FGAS : Controlli Obbligatori

Banca Dati FGAS
& Verifiche Obbligatorie

DPR 146/2018 : Controllo delle perdite FGAS obbligatorio per apparecchiature contenenti > 5 Tonnellate CO2 equivalente

Normativa sui gas fluorurati a effetto serra

Il DPR 146/18 in vigore dal 24 Gennaio 2019 (in attuazione Reg. UE 517/2014 gas fluorati ad effetto serra) contiene le linee-guida e la normativa di riferimento per l'installazione, manutenzione e dismissione impianti di condizionamento contenenti gas refrigeranti (comprende altre tipologie di impianti non trattate qui).
Per gli impianti contenenti determinate quantità di gas fluorurati viene introdotto un nuovo sistema di OBBLIGHI DEI CONTROLLI PERIODICI DELLE PERDITE DI FGAS in relazione al loro potere inquinante (vedi la tabella in basso per le varie tipologie di gas, relative quantità/limite e  frequenza controlli). Gli interventi di controllo periodico devono essere effettuati da personale abilitato e da imprese certificate, iscritte al Registro FGAS, e comunicate alla Banca Dati FGAS. IL RESPONSABILE DEI CONTROLLI, SANZIONATO NEL CASO DI VIOLAZIONI, E' L'OPERATORE DELLE APPARECCHIATURE (continua nell'articolo per la definizione di operatore).

Limite delle
5 TON CO2 eq.

La normativa abrogata prevedeva i controlli periodici delle perdite per gli impianti contenenti quantità di gas superiore ai 3Kg.
Il DPR 146/18 introduce il nuovo parametro del GWP (Global Warming Potential ovvero potenziale di riscaldamento globale : coefficiente che varia in base alla tipologia di gas refrigerante). IL VECCHIO LIMITE E' SOSTITUITO CON LE 5 TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTE CONTENUTE NELLE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO.

DPR 146/2018 &
Regolamento UE 2015/2067

La Novaimpianti Snc è un’impresa certificata e con personale abilitato all'esecuzione dei controlli obbligatori delle perdite di gas richiesti dalla nuova normativa. 
Con il nostro supporto,  ed in seguito al controllo delle perdite / comunicazione sul portale, il cliente potrà accedere alla Banca Dati FGAS – OPERATORE, registrarsi ed associare l’apparecchiatura al suo profilo.

SERVIZIO A CATALOGO

Offriamo ai nostri clienti un servizio completo ed affidabile al fine di rispondere agli obblighi di legge:

1) CONTROLLO DELLE PERDITE
2) REGISTRAZIONE APPARECCHIATURA NELLA BANDA DATI FGAS
3) COMUNICAZIONE INTERVENTO ESEGUITO
4) AVVISO SU SCADENZE CONTROLLI

cosa dice la normativa?

Operatori
& Obblighi

l'operatore delle apparecchiature


La normativa definisce l’operatore dell’apparecchiatura come il responsabile del rispetto degli obblighi normativi: è il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature ma non vi è un diretto automatismo proprietario-operatore.
Il regolamento stabilisce che l’effettivo controllo si ha se sono rispettate le seguenti condizioni:

> libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi
> controllo sul funzionamento e la gestione ordinari
> il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura e sull’esecuzione di controlli o riparazioni (per maggiori dettagli consulta il sito http://operatori.fgas.it)

chi è comunemente l'operatore?


> APPARECCHIATURE DOMESTICHE & PICCOLI IMPIANTI: il proprietario dell'apparecchiature
> APPARECCHIATURE INDUSTRIALI - COMMERCIALI: la persona giuridica (es. società) che con dipendenti qualificati gestisce il funzionamento tecnico delle apparecchiature.
> GRANDI INSTALLAZIONI: si ricorre a contratti con imprese di assistenza che svolgono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione della figura dell’operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.

OBBLIGHI APPARECCHIATURE CON QUANTITà FGAS ≥ 5 TON CO2 EQ.


La norma stabilisce l’obbligo per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse del “controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente”(DPR n. 146/2018).

come calcolare le tonnellate di co2 equivalente?


FORMULA
(GWP * kgF-GAS) : 1000 = ton/CO2 eq.

LEGGENDA
GWP identifica i kg di CO2 che corrispondono all’immissione in atmosfera di un kg di un determinato F-GAS (es. R410A GWP=2088)
kgF-GAS sono il quantitativo di F-GAS espresso in chilogrammi contenuti all’interno dell’apparecchiatura
1000 è il fattore di conversione da chilogrammi a tonnellate.

SANZIONI


Se il tuo impianto eguaglia o supera il limite delle 5 tonnellate di CO2 equivalente vige l’obbligo del periodico controllo delle perdite.

Gli impianti al di sotto della soglia di 5 tonnellate di CO 2 equivalente non rientrano in tale caso, ma resta l’obbligo di rivolgersi a personale certificato per qualsiasi operazione sulle apparecchiature (installazione, riparazione, manutenzione e dismissione).

Tulle le violazioni alla vigente normativa prevedono sanzioni previste dal DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163. Per maggiori informazioni e per la normativa aggiornata visita il sito istituzionale

apparecchiature con
fgas ≥ 5 ton di co2 eqUIVALENTE

Frequenza minima dei controlli delle perdite di FGas
Da 5 a < 50 ton co2 eq
≥ 50 a <500 ton co2 eq
≥ 500 ton co2 eq
SENZA INSTALLATO un sistema appropriato di rilevamento delle perdite funzionante
ogni 12 mesi
ogni 6 mesi
ogni 3 mesi *
CON INSTALLATO un sistema appropriato di rilevamento delle perdite funzionante
ogni 24 mesi
ogni 12 mesi
ogni 6 mesi
* Il sistema di rilevamento delle perdite fgas è obbligatorio per apparecchiature con ≥ 500 ton CO2 EQ.

TABELLA COMPARATIVA PRINCIPALI GAS UTILIZZATI

Tipologia di Gas
GWP
Kg GAS = 5 Tonnellate di CO2
R32
675
7,41
R134
1100
4,55
R134A
1430
3,50
R407A
2107
2,37
R410A
2088
2,39
R417A
2346
2,13

Banca Dati FGAS

Il DPR 146/2018 prevede che a decorrere dal 25 settembre 2019 l’impresa certificata o la persona certificata (caso di imprese non soggette ad obbligo certificazione) comunichino per via telematica alla Banca dati FGAS le informazioni previste per legge (art. 16 DPR) entro 30 giorni dalla data dell’intervento (installazione, primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento).
L’utente ha la possibilità di visionare e scaricare i dati dei propri impianti tramite la banca dati online (occorre registrarsi come operatore proprietario – nessun costo da sostenere).

Interventi da comunicare

Il DPR 146/18 ha ampliato il campo di verifica dei gas refrigeranti includendo non solo gli interventi di MANUTENZIONE, ma anche  la tracciabilità della VENDITA, INSTALLAZIONE, CONTROLLO PERDITE e DISMISISONE degli impianti contenenti gas refrigerante.

Per gli utilizzatori finali non ci sarà l’incombenza di effettuare in prima persona le comunicazioni, in quanto il DPR 146/18 impone agli operatori del settore di provvedere ad effettuare tutte le comunicazioni alla nuova banca dati. Permane l’obbligo di avvalersi di imprese e personale certificati per qualsiasi operazione (installazione, manutenzione, controllo perdite e smantellamento)

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