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Possiedi un impianto di Climatizzazione?
Sei un Operatore

Cosa dice la normativa?
Per operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
1) libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.
L'operatore dell'apparecchiatura può essere un soggetto diverso dall'utilizzatore che, in generale, è il soggetto presso il quale l'apparecchiatura è installata: l'impresa certificata potrà indicare entrambi i soggetti.
Cosa deve fare l'operatore?
La logica dietro ai ruoli ed al funzionamento della Banca Dati FGAS è la seguente:
1) l'impresa certificata inserisce nella Banca Dati le informazioni relative agli interventi di installazione e manutenzione svolti sulle apparecchiature, ed indica il codice fiscale e la ragione sociale dell'operatore.
2) L'impresa certificata trasmette via mail (anche avvalendosi della Banca Dati) all'operatore un rapporto di intervento contenente il codice dell'apparecchiatura e il codice dell'intervento.
3) La persona fisica incaricata dall'operatore secondo proprie procedure interne (senza che la Banca Dati sia coinvolta) si registra alla Banca Dati operatori e riceve le credenziali per l'accesso.
4) Una volta in possesso delle credenziali, la persona fisica inserisce i dati trasmessi dall'impresa certificata e può consultare le informazioni relative agli interventi svolti.
SERVIZIO A CATALOGO
Offriamo ai nostri clienti un servizio completo ed affidabile al fine di rispondere agli obblighi di legge:
1) CONTROLLO DELLE PERDITE
2) REGISTRAZIONE APPARECCHIATURA NELLA BANDA DATI FGAS
3) COMUNICAZIONE INTERVENTO ESEGUITO
4) AVVISO SU SCADENZE CONTROLLI
apparecchiature con
fgas ≥ 5 ton di co2 eqUIVALENTE
Frequenza minima dei controlli delle perdite di FGas | Da 5 a < 50 ton co2 eq | ≥ 50 a <500 ton co2 eq | ≥ 500 ton co2 eq |
|---|---|---|---|
SENZA INSTALLATO un sistema appropriato di rilevamento delle perdite funzionante | ogni 12 mesi | ogni 6 mesi | ogni 3 mesi * |
CON INSTALLATO un sistema appropriato di rilevamento delle perdite funzionante | ogni 24 mesi | ogni 12 mesi | ogni 6 mesi |
* Il sistema di rilevamento delle perdite fgas è obbligatorio per apparecchiature con ≥ 500 ton CO2 EQ.
TABELLA COMPARATIVA PRINCIPALI GAS UTILIZZATI
Tipologia di Gas | GWP | Kg GAS = 5 Tonnellate di CO2 |
|---|---|---|
R32 | 675 | 7,41 |
R134 | 1100 | 4,55 |
R134A | 1430 | 3,50 |
R407A | 2107 | 2,37 |
R410A | 2088 | 2,39 |
R417A | 2346 | 2,13 |

