Possiedi un impianto di Climatizzazione?
Sei un Operatore

Regolamento
FGAS :
Cosa si intende per operatore?

Cosa dice la normativa?

Per operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1) libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;

2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;

3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.

L'operatore dell'apparecchiatura può essere un soggetto diverso dall'utilizzatore che, in generale, è il soggetto presso il quale l'apparecchiatura è installata: l'impresa certificata potrà indicare entrambi i soggetti.

Cosa deve fare l'operatore?

La logica dietro ai ruoli ed al funzionamento della Banca Dati FGAS è la seguente:

1) l'impresa certificata inserisce nella Banca Dati le informazioni relative agli interventi di installazione e manutenzione svolti sulle apparecchiature, ed indica il codice fiscale e la ragione sociale dell'operatore.

2) L'impresa certificata trasmette via mail (anche avvalendosi della Banca Dati) all'operatore un rapporto di intervento contenente il codice dell'apparecchiatura e il codice dell'intervento.

3) La persona fisica incaricata dall'operatore secondo proprie procedure interne (senza che la Banca Dati sia coinvolta) si registra alla Banca Dati operatori e riceve le credenziali per l'accesso.

4) Una volta in possesso delle credenziali, la persona fisica inserisce i dati trasmessi dall'impresa certificata e può consultare le informazioni relative agli interventi svolti.

SERVIZIO A CATALOGO

Offriamo ai nostri clienti un servizio completo ed affidabile al fine di rispondere agli obblighi di legge:

1) CONTROLLO DELLE PERDITE
2) REGISTRAZIONE APPARECCHIATURA NELLA BANDA DATI FGAS
3) COMUNICAZIONE INTERVENTO ESEGUITO
4) AVVISO SU SCADENZE CONTROLLI

apparecchiature con
fgas ≥ 5 ton di co2 eqUIVALENTE

Frequenza minima dei controlli delle perdite di FGas
Da 5 a < 50 ton co2 eq
≥ 50 a <500 ton co2 eq
≥ 500 ton co2 eq
SENZA INSTALLATO un sistema appropriato di rilevamento delle perdite funzionante
ogni 12 mesi
ogni 6 mesi
ogni 3 mesi *
CON INSTALLATO un sistema appropriato di rilevamento delle perdite funzionante
ogni 24 mesi
ogni 12 mesi
ogni 6 mesi
* Il sistema di rilevamento delle perdite fgas è obbligatorio per apparecchiature con ≥ 500 ton CO2 EQ.

TABELLA COMPARATIVA PRINCIPALI GAS UTILIZZATI

Tipologia di Gas
GWP
Kg GAS = 5 Tonnellate di CO2
R32
675
7,41
R134
1100
4,55
R134A
1430
3,50
R407A
2107
2,37
R410A
2088
2,39
R417A
2346
2,13